Per il periodo d’imposta 2020 sono state previste, rispetto a quanto già presente per il 2019, nuove cause di esclusione per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (#ISA), legate agli effetti economici negativi della pandemia. Le nuove cause di esclusione sono state introdotte con due decreti ministeriali: del 2 febbraio 2021, pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2021del 30 aprile 2021, pubblicato in GU n. 116 del 17 maggio 2021Secondo i decreti sopra indicati gli ISA non trovano applicazione per i contribuenti che:- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1’ gennaio 2019- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, il cui elenco è contenuto nella TABELLA 2 allegata alla Istruzioni ISA – Parte GeneraleQueste cause di esclusione prevedono comunque la predisposizione e presentazione del modello ISA, anche se la loro valenza è solo “statistica” e si vanno ad aggiungere alle due, previste fino al periodo d’imposta 2019, che prevedono comunque la compilazione del modello:- Soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati- Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633Tutte le altre cause di esclusione previste dalla normativa non comportano la compilazione del modello.
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