Pensioni Sociali
Pensioni Sociali
Così come cita il sito dell'INPS, intendiamo per pensione sociale "una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti".
Sempre secondo l’INPS: A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l’assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- Stato di bisogno economico;
- Cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- Residenza effettiva in Italia;
- Requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’ IRPEF , al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione non si computano:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
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